venerdì 25 novembre 2016

Ragionamenti sul referendum (4)

(Prosegue da qui, qui e qui)

Infine, dopo aver passato i rassegna le modifiche più grandi e influenti della legge elettorale, valutiamo le altre modifiche: la nuova modalità di elezione del Presidente della Repubblica e le nuove forme di consultazione popolare. Credo che l'abolizione del CNEL non sia messa in discussione da alcuno, e anche io non la tratterò, pur essendo dell'idea che l'intenzione dei costituenti fosse buona e che sia stato sbagliato solo il funzionamento. A epitaffio, ricordiamo che al CNEL si deve l'istituzione del Sistema Sanitario Nazionale.

Caso migliore a Costituzione vigente

Nel caso ideale, i parlamentari riconoscono l'importanza di avere un Presidente della Repubblica condiviso e super partes e lo eleggono sempre ad ampia maggioranza (cosa in effetti già successa nella storia) senza bisogno di quorum aumentati.
Per quanto riguarda invece le leggi di iniziativa popolare, i parlamentari si fanno attenti interpreti delle proposte e portano in Aula tutte quelle accettabili per la discussione, badando che il loro filtro sia limitato allo stretto indispensabile.
I referendum trovano una ampia partecipazione popolare e forze politiche mature non approfittano del quorum per farli fallire.
L'indirizzo popolare ai lavori parlamentari avviene tramite i corpi intermedi, i partiti e nel contatto diretto tra elettori e deputati.

Caso migliore a Costituzione riformata

Anche in questo caso i parlamentari eleggono un Presidente ampiamente condiviso, senza nemmeno bisogno di arrivare agli scrutini con un quorum più basso.
Le leggi di iniziativa popolare vengono normate in maniera rapida e altrettanto rapidamente trovano una calendarizzazione nei lavori dell'Aula ed una discussione non preconcetta.
I referendum - se importanti - raccolgono una ampia partecipazione popolare sia nella raccolta di firme che nella votazione; così come i referendum propositivi e di indirizzo.
In questo caso ottimisitico le modifiche sono pressoché ininfluenti per le materie già previste dall'attuale Costituzione, visto che le clausole di garanzia pensate dalla riforma non scatterebbero mai; ma la nuova Costituzione si fa preferire per gli istituti di nuova introduzione.
Caso peggiore a Costituzione vigente

Nel caso peggiore, oggi la Costituzione fa sì che una qualsiasi maggioranza possa forzare dal quarto scrutinio l'elezione di un suo candidato Presidente, magari impresentabile, e non c'è possibilità di impedirlo.
Sempre nel caso peggiore le leggi di iniziativa popolare sono sistematicamente trascurate ed ignorate, così come gli esiti dei referendum abrogativi, quando questi non sono svuotati da campagne che puntano ad abbassare la partecipazione.

Caso peggiore a Costituzione riformata

Con la nuova Costituzione, invece, il caso peggiore probabilmente è quello in cui il Presidente della Repubblica non venga eletto per lungo tempo, per via del quorum rafforzato. Volendo essere proprio diabolici si potrebbe pensare che una maggioranza possa anche non accordarsi mai con l'opposizione su alcun nome per poter così avere il controllo delle funzioni presidenziali tramite il supplente, ovvero il presidente della Camera, eletto a maggioranza semplice. Non mi è chiaro se in questo caso i lavori parlamentari sarebbero completamente paralizzati o se potrebbero continuare "intercalati" tra gli scrutini.
I referendum propositivi e le leggi di iniziativa popolare potrebbero attendere per anni i regolamenti attuativi. Una volta predisposti, c'è il rischio che le leggi di iniziativa popolare siano sempre posticipate e comunque bocciate; mentre c'è il rischio che i referendum propositivi siano disattesi in quanto non vincolanti, oppure
utilizzati da frange populiste per pressioni con proposte irrealizzabili (uscita dall'Euro?).
I referendum abrogativi potrebbero non realizzare mai il livello di firme rafforzato necessario per un quorum abbassato.
In questi due casi è difficile scegliere tra un possibile farabutto alla Presidenza o un'impasse paralizzante. Invece credo che le modifiche sugli istituti di democrazia diretta possano introdurre qualche possibilità in più rispetto alla Costituzione vigente.

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